Parco del Gargano, il caso della presidenza si complica: il Consiglio di Stato respinge la richiesta del Ministero
Dopo la sentenza del TAR Puglia favorevole a Vincenzo d’Errico, il MASE aveva chiesto di sospenderne gli effetti. Ma, alla vigilia dell’udienza, lo stesso Ministero aveva comunicato la sostituzione del suo nome nella terna dei candidati. Al centro della controversia, le ragioni dello stop e il peso dell’intesa con la Regione Puglia.
FOGGIA, 25 ottobre 2026 – La procedura per la nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale del Gargano torna al centro del confronto istituzionale e giudiziario. Con l’ordinanza n. 4505/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che chiedeva di sospendere gli effetti della sentenza del TAR Puglia favorevole a Vincenzo d’Errico.
Il passaggio decisivo della vicenda è rappresentato da una circostanza che ha sollevato interrogativi sulla condotta dell’amministrazione: mentre chiedeva ai giudici di sospendere la decisione del TAR, il Ministero aveva già comunicato a d’Errico la volontà dell’autorità politica di sostituire il suo nominativo nella terna sottoposta alla valutazione per la presidenza dell’Ente Parco.
Una scelta che, secondo la ricostruzione sostenuta da d’Errico, rischia di entrare in contraddizione con l’obbligo di concludere il procedimento e con l’intesa già raggiunta tra Ministero e Regione Puglia.
Dall’intesa regionale al ricorso al TAR
La vicenda ha origine nel settembre 2025, quando la Regione Puglia esprime la propria intesa sul nome di Vincenzo d’Errico, individuato all’interno di una terna proposta dal MASE.
Nonostante il passaggio istituzionale, la procedura non arriva alla conclusione. Di fronte alla mancata definizione dell’iter, d’Errico decide di rivolgersi al TAR Puglia, assistito dagli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice.
Il 7 settembre 2026, secondo quanto riportato nella ricostruzione della vicenda, il tribunale amministrativo accoglie il ricorso, rilevando l’inerzia ministeriale e ordinando al MASE di concludere il procedimento entro 60 giorni, con condanna alle spese.
La pronuncia, tuttavia, non equivale alla nomina automatica di d’Errico alla presidenza del Parco. Impone al Ministero di portare a termine il procedimento nei termini stabiliti dal giudice, lasciando da valutare le conseguenze giuridiche delle successive decisioni amministrative.
Il Ministero sceglie quindi di appellare la sentenza davanti al Consiglio di Stato e di chiedere, in via cautelare, la sospensione dei suoi effetti.
La sostituzione del candidato alla vigilia dell’udienza
È in questa fase che si verifica il passaggio più controverso. Poco prima dell’udienza davanti al Consiglio di Stato, il MASE comunica formalmente a d’Errico che «l’Autorità politica ha ritenuto opportuno sostituire, nella terna già composta, il nominativo del Dott. Vincenzo d’ERRICO con quello dell’Architetto Nazareno Gabrielli».
La comunicazione introduce un nuovo elemento nella controversia: da una parte, il Ministero chiede di sospendere la sentenza che gli impone di concludere il procedimento; dall’altra, interviene sulla composizione della terna, avviando una procedura che si discosta da quella nella quale era maturata l’intesa regionale sul nome di d’Errico.
È proprio questa sovrapposizione di iniziative a costituire il nodo della vicenda. Occorre infatti chiarire se e in quale misura la sostituzione del candidato sia compatibile con la pronuncia del TAR, con gli obblighi dell’amministrazione e con il precedente coinvolgimento della Regione Puglia.
Nella ricostruzione diffusa da d’Errico viene inoltre richiamato il rapporto personale tra Nazareno Gabrielli e Gabriello Gabrielli, descritto come vicino al commissario dell’Ente Parco. Si tratta di un elemento riportato nella contestazione politica della vicenda, che non può essere considerato, in assenza di ulteriori riscontri, prova di irregolarità nella procedura.
Perché d’Errico non è più il candidato del Ministero
Per comprendere le ragioni della sostituzione bisogna guardare anche al passaggio parlamentare della procedura. La candidatura di d’Errico aveva infatti incontrato il parere contrario delle commissioni parlamentari competenti.
L’8 luglio 2026, la Commissione Ambiente della Camera dei deputati aveva espresso parere contrario sulla proposta di nomina. Un orientamento negativo è arrivato anche dalla Commissione Ambiente del Senato, il 6 ottobre 2026, quando la proposta è stata respinta con 11 voti contrari e 4 schede nulle.
Questi passaggi rappresentano un elemento essenziale per ricostruire la vicenda: la candidatura di d’Errico ha perso il sostegno necessario a proseguire nell’iter originariamente avviato, dopo i pronunciamenti parlamentari contrari.
È però importante distinguere il piano politico da quello giuridico. I pareri parlamentari contrari non equivalgono, di per sé, a una dichiarazione di ineleggibilità o a un accertamento di incompatibilità personale. Il punto è piuttosto capire quali conseguenze abbiano prodotto sulla procedura e su come il Ministero abbia deciso di proseguirla.
Secondo la ricostruzione sostenuta da d’Errico, proprio l’esito politico dei passaggi parlamentari avrebbe determinato il blocco della nomina, mentre i successivi riferimenti a presunti conflitti d’interesse sarebbero stati utilizzati per giustificare una decisione maturata per altre ragioni. Questa interpretazione è contestata sul piano della legittimità dal candidato e dovrà essere valutata alla luce degli atti amministrativi e giudiziari.
La sostituzione con l’architetto Nazareno Gabrielli, pertanto, non va confusa con una formale declaratoria di non candidabilità di d’Errico: si tratta della scelta ministeriale di modificare la terna, la cui legittimità e i cui effetti rispetto alla precedente intesa regionale restano questioni distinte.
Che cosa ha stabilito il Consiglio di Stato
Con l’ordinanza n. 4505/2026, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del MASE di sospendere in via cautelare la sentenza del TAR Puglia. I giudici hanno rilevato l’assenza dei presupposti per riconoscere un pregiudizio grave e irreparabile e hanno tenuto conto del fatto che il Ministero aveva già modificato la terna dei candidati.
La decisione, tuttavia, non significa che d’Errico sia stato nominato presidente, né comporta automaticamente l’annullamento della sostituzione. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla richiesta di sospensione, non in via definitiva su tutte le questioni relative alla legittimità della nuova scelta ministeriale.
Resta quindi aperto il nodo centrale: se la modifica della terna sia compatibile con l’obbligo imposto dal TAR di concludere il procedimento e con l’intesa precedentemente raggiunta con la Regione Puglia.
La posizione di d’Errico: «Una questione di rispetto delle istituzioni»
Nella sua dichiarazione pubblica, Vincenzo d’Errico sostiene che la vicenda non riguardi soltanto la sua posizione personale, ma anche il rispetto degli accordi istituzionali e delle prerogative del territorio.
«Prima ancora di essere un iscritto al partito di Forza Italia, sono un cittadino innamorato della Costituzione che si batte da sempre per il suo rispetto», afferma, contestando la decisione del Ministero di sostituire il suo nome nella terna.
Il candidato, assistito dagli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, annuncia inoltre che proseguirà l’azione legale per contestare quello che considera un tentativo di estrometterlo per ragioni politiche.
La sua posizione è dunque netta: il pronunciamento del Consiglio di Stato, a suo avviso, rafforza la necessità di chiarire la condotta del MASE e di verificare il rispetto dell’intesa con la Regione.
Una vicenda ancora aperta
Il futuro della presidenza del Parco Nazionale del Gargano resta legato ai prossimi atti del Ministero e all’evoluzione del contenzioso amministrativo.
Da una parte c’è la decisione del TAR, che ha imposto al dicastero di concludere il procedimento; dall’altra, il successivo cambio della terna, intervenuto dopo i pareri parlamentari contrari alla candidatura di d’Errico. In mezzo, il ruolo della Regione Puglia e il valore dell’intesa raggiunta nel 2025.
La questione, quindi, non si esaurisce nel nome del prossimo presidente. Riguarda anche il rapporto tra valutazioni politiche, procedure amministrative e obblighi stabiliti dai giudici.
Per il momento, il dato certo è che il Consiglio di Stato non ha concesso al Ministero la sospensione richiesta. La controversia sulla sostituzione di d’Errico, invece, rimane aperta: sarà necessario distinguere le motivazioni politiche attribuite alla scelta dalle ragioni formalmente indicate negli atti e verificarne la compatibilità con le regole che disciplinano la nomina.
Fonti per la ricostruzione: atti parlamentari della Camera e del Senato, ordinanza del Consiglio di Stato n. 4505/2026 e dichiarazioni pubbliche di Vincenzo d’Errico.

