Foggia:Auto di servizio e sede in città. Il caso Miscio apre una questione più ampia
Un dirigente sanitario può utilizzare e parcheggiare l’auto di servizio in una sede diversa da quella formalmente assegnata, quando quella sede coincide con il proprio Comune di residenza? È attorno a questa domanda che si sviluppa il caso che sta facendo discutere nel sistema sanitario foggiano e che coinvolge Leonardo Miscio, 62 anni, dirigente medico e direttore sanitario della Asl, dopo la nomina avvenuta lo scorso aprile.
La vicenda, tuttavia, non riguarda soltanto il luogo in cui viene lasciata un’automobile aziendale. Tocca temi più delicati: l’esercizio delle funzioni dirigenziali, l’utilizzo dei beni dell’amministrazione, l’organizzazione del lavoro, la proporzionalità della sanzione disciplinare e, più in generale, il rapporto tra regole formali e concreta organizzazione dell’attività sanitaria.
Miscio, prima della nomina a direttore sanitario, ricopriva l’incarico di direttore medico degli ospedali di Manfredonia, San Severo e Cerignola, incarico dal quale attualmente si trova in aspettativa.
L’auto di servizio e il parcheggio a San Giovanni Rotondo
Il procedimento disciplinare sarebbe nato da una segnalazione, risalente allo scorso aprile, relativa all’utilizzo della vettura aziendale assegnata al dirigente, una Citroën C3.
Secondo quanto contestato, l’auto sarebbe stata frequentemente parcheggiata nel cortile della sede del Dipartimento di Salute Mentale di San Giovanni Rotondo, anche al di fuori degli orari istituzionali di servizio.
Un elemento che avrebbe attirato l’attenzione dell’amministrazione è rappresentato dai cartellini di presenza. Dalle verifiche sarebbe emerso che Miscio era solito timbrare presso la sede di San Giovanni Rotondo, città nella quale risiede, mentre la sua sede lavorativa risultava collegata alle strutture ospedaliere di Manfredonia, San Severo e Cerignola.
Da qui la contestazione disciplinare e, successivamente, la sospensione dal servizio per due mesi.
Ma è proprio a questo punto che nasce la questione centrale: la condotta contestata costituisce necessariamente un illecito disciplinare tale da giustificare una sospensione di due mesi, oppure si tratta di una situazione che avrebbe potuto essere affrontata diversamente, ad esempio con un richiamo o con una diversa regolamentazione dell’utilizzo del mezzo aziendale?
Il punto non è soltanto dove viene parcheggiata l’auto
Ridurre la vicenda alla semplice immagine di un dirigente che lascia l’auto aziendale vicino casa rischierebbe di essere fuorviante.
Un dirigente sanitario non svolge infatti esclusivamente un’attività legata alla presenza fisica in una singola struttura. Le sue funzioni possono comportare spostamenti, coordinamento tra diverse sedi, attività organizzative e responsabilità che devono essere valutate alla luce dell’incarico effettivamente ricoperto.
È quindi necessario capire, prima di arrivare a una conclusione, quale fosse l’autorizzazione all’utilizzo della vettura, quali fossero le disposizioni aziendali applicabili, quale fosse la sede di servizio effettiva e se esistessero indicazioni precise riguardo al luogo in cui il mezzo dovesse essere custodito al termine dell’attività lavorativa.
La presenza dell’auto presso una sede coincidente con il Comune di residenza, da sola, non consente automaticamente di stabilire se vi sia stata una violazione disciplinare.
Allo stesso modo, però, il fatto che un dirigente abbia funzioni particolari non significa automaticamente che possa utilizzare un bene aziendale senza rispettare le disposizioni interne.
La risposta, dunque, deve arrivare dalle regole applicabili e dalla ricostruzione concreta dei fatti, non da valutazioni personali o politiche.
Una sanzione proporzionata alla presunta violazione?
Questo è probabilmente l’aspetto più importante dell’intera vicenda.
Una cosa è accertare che una disposizione aziendale sia stata violata; altra cosa è stabilire quale conseguenza disciplinare debba derivarne.
Il diritto disciplinare nel pubblico impiego non può prescindere dalla valutazione della gravità concreta del comportamento, dall’eventuale intenzionalità, dalla durata della condotta, dal danno arrecato all’amministrazione e dalle circostanze nelle quali il fatto si è verificato.
Se l’utilizzo dell’automobile fosse avvenuto in violazione di precise disposizioni aziendali, una responsabilità potrebbe evidentemente essere configurabile. Ma occorrerebbe comunque stabilire se la condotta sia stata tale da giustificare una sanzione particolarmente severa oppure se fosse sufficiente una misura meno afflittiva.
Ed è proprio questa distinzione che non dovrebbe essere trascurata.
La vicenda dovrà essere valutata dal giudice
Essendo Miscio attualmente in aspettativa per l’incarico di direttore sanitario, gli effetti della sospensione disciplinare risultano, secondo quanto riferito, sospesi. Il dirigente ha inoltre impugnato il provvedimento davanti al giudice del Lavoro.
Sarà quindi il giudizio a dover chiarire gli elementi fondamentali della vicenda: se vi sia stata effettivamente una violazione, quale norma sarebbe stata violata, quali fossero le disposizioni aziendali sull’utilizzo dell’auto e, soprattutto, se la sanzione applicata sia proporzionata alla condotta contestata.
Fino a quel momento sarebbe sbagliato trasformare una contestazione disciplinare in una responsabilità definitivamente accertata.
Il problema più grande: le regole devono valere per tutti
Al di là del singolo caso, la vicenda pone però un interrogativo che riguarda l’organizzazione della sanità pubblica.
Se esistono regole sull’utilizzo delle auto di servizio, queste devono essere chiare, conosciute, applicate e controllate in maniera uniforme.
Non è sufficiente che una regola esista formalmente se poi, nella pratica quotidiana, viene interpretata in maniera diversa a seconda delle situazioni o delle persone coinvolte.
Ed è qui che il caso Miscio potrebbe trasformarsi da una semplice controversia disciplinare in un’occasione per fare chiarezza.
Bisognerebbe chiedersi, ad esempio, se l’azienda abbia disposizioni precise sulla custodia delle autovetture aziendali, se tali disposizioni siano state sempre applicate e se situazioni analoghe, eventualmente verificatesi in passato, abbiano prodotto gli stessi effetti disciplinari.
Un sospetto che non può diventare una sentenza
C’è poi un altro interrogativo, più politico e istituzionale: si tratta realmente di un’inadempienza disciplinare oppure il procedimento rischia di essere percepito come uno strumento per colpire un dirigente diventato, per il suo ruolo, una figura scomoda?
È una domanda legittima da porsi, ma non può trasformarsi in una certezza senza prove.
Allo stesso modo, non sarebbe corretto sostenere automaticamente che il procedimento sia strumentale soltanto perché coinvolge un dirigente che successivamente ha assunto un incarico di vertice nella stessa azienda sanitaria.
L’unico modo serio per uscire da questa contrapposizione è quello di verificare gli atti: la contestazione disciplinare, le disposizioni sull’auto di servizio, i registri di utilizzo, i cartellini di presenza, le eventuali autorizzazioni e il provvedimento con cui è stata irrogata la sospensione.
Solo così sarà possibile stabilire se ci troviamo davanti a una violazione effettiva e meritevole della sanzione applicata oppure davanti a una condotta eventualmente irregolare, ma non tale da giustificare una punizione così pesante.
Una vicenda che merita chiarezza
Il caso, dunque, non dovrebbe essere affrontato né con un’assoluzione preventiva né con una condanna mediatica.
Se una regola è stata violata, deve essere applicata. Ma se la violazione è marginale, se le disposizioni non erano sufficientemente chiare o se la sanzione appare sproporzionata rispetto al comportamento contestato, anche questo deve essere riconosciuto.
In una pubblica amministrazione efficiente le regole devono essere rispettate, ma anche applicate secondo criteri di trasparenza, imparzialità e proporzionalità.
La questione dell’auto parcheggiata a San Giovanni Rotondo, quindi, potrebbe essere soltanto la parte visibile di un problema più grande: capire se nell’organizzazione sanitaria foggiana esista una linea chiara sull’utilizzo dei mezzi aziendali e se quella linea venga applicata allo stesso modo a tutti.
Per ora, una cosa è certa: la vicenda è ancora aperta e sarà il giudice del Lavoro a stabilire se la condotta contestata integri effettivamente una violazione disciplinare e se la sanzione irrogata sia giustificata e proporzionata.
Il resto, comprese eventuali ipotesi di strumentalizzazione, dovrà essere dimostrato dagli atti e non soltanto suggerito dalle circostanze.
Vedremo, dunque, cosa accadrà

