Il Sindaco Francesco Miglio ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 C. 5 del d.lgs. 267/2000

ATTIVITA’ EDUCATIVE IN PRESENZA PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE FINO AL 22 DICEMBRE 2020.

Il Sindaco Francesco Miglio ha  firmato ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE IN PRESENZA PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE FINO AL 22 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTI:

– il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

– L’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell’allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando la Provincia di Foggia ed in particolare la Città di San Severo, con numeri crescenti e sempre più allarmanti;

CONSIDERATO che in data 23/11/2020 si è svolta una conferenza in streaming con i dirigenti degli scolastici delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, dalla quale è emersa la crescente difficoltà nella gestione dei focolai di contagio e la valutazione condivisa di una sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover estendere, per le medesime ragioni, la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio – educative, autorizzate a sensi della lg. 19\2006 e del Reg. Reg. Puglia  4/2007 e ss.ii;

VISTO il verbale di riunione del COC – Centro Operativo Comunale in data 23/11/2020;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 181 del 24.11.2020 a tutela della salute pubblica in cui si è disposta la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di  grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo, nonché la sospensione delle attività in presenza anche per le strutture socio – educative, autorizzate a sensi della lg. 19\2006 e del Reg. Reg. Puglia  4/2007 e ss.ii, fino al 3 dicembre 2020;

RAVVISATA la necessità, permanendo le condizioni di criticità della situazione epidemiologica con notevole incremento dei casi si positività, di prorogare la validità dell’Ordinanza Sindacale N. 181 del 24.11.2020 fino al 22.12.2020,;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

Di prorogare fino al 22 dicembre 2020:

– la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia (pubbliche, paritarie e private), delle scuole primarie e delle scuole secondarie di  grado, pubbliche e paritarie, presenti sul territorio del Comune di San Severo. Le disposizioni relative alla sospensione della didattica in presenza delle scuole vanno riferite anche:

a) alle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado, per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) ovvero per gli alunni diversamente abili, alunni con DSA che abbiano fatto richiesta in passato di frequenza in presenza;

b) a tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie comprese le scuole dell’infanzia, le scuole serali ed il CPIA.

– la sospensione delle attività in presenza per le strutture socio – educative, autorizzate sul territorio comunale ai sensi della lg. 19\2006 e del Reg. Reg. Puglia  4/2007 e ss.ii, di cui:

a) Centro ludico prima infanzia (art. 90);

b) Asilo Nido e Micro-Nido (art. 53);

c) Sezione Primavera (art. 53);

d) Servizio per il tempo libero (art. 103);

e) Ludoteca (art. 89);

f) Centri Socio – educativo per minori (art. 52);

DISPONE

di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

–           che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 IL SINDACO     F.to Avv. Francesco MIGLIO

SAN SEVERO, 3 dicembre 2020

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