La corte dei Conti condanna il Presindente pro tempore di ATAF,ma facciamo chiarezza sul Security
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La corte dei Conti condanna il Presindente pro tempore,di ATAF per non aver seguito le procedure di affidamento.È necessario fare chiarezza sulla vicenda relativa all’incarico di Security Manager conferito durante il periodo in cui (omissis)guidava l’Ataf, perché alcune ricostruzioni giornalistiche rischiano di sovrapporre questioni completamente diverse tra loro. La Corte dei conti ha contestato a al presidente pro tempore, il mancato rispetto della procedura prevista per il conferimento dell’incarico e, per questo motivo, lo ha condannato al pagamento di una somma a titolo di danno erariale. La Procura contabile aveva inizialmente contestato un importo superiore ai 22 mila euro, successivamente ridotto a 6 mila euro in applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa. Questo è il punto centrale della vicenda e va tenuto distinto da qualsiasi valutazione sulle competenze professionali della persona che ricevette l’incarico.
La Corte dei conti, per quanto risulta dagli atti e dalle ricostruzioni disponibili, non ha giudicato corretto la procedura amministrativa adottata per l’affidamento dell’incarico. Non risulta invece che la Corte abbia affermato che il consulente non fosse professionalmente competente o non fosse in grado di svolgere le mansioni di Security Manager come scritto da un fantomatico giornalista.Attribuire alla sentenza un giudizio di incompetenza professionale che la sentenza stessa non contiene significa quindi andare oltre ciò che è stato effettivamente accertato.
Ed è proprio questo il punto sul quale occorre intervenire per ristabilire la verità dei fatti. Le considerazioni contenute nell’articolo della Gazzetta del Mezzogiorno sembrano infatti derivare da una non corretta conoscenza della funzione del Security Manager e delle competenze necessarie per svolgere tale incarico. Il Security Manager non è una figura che può essere valutata esclusivamente sulla base di qualifiche appartenenti ad altre professioni, ma è un ruolo che richiede esperienza nella gestione della sicurezza, capacità di individuare criticità, conoscenza delle procedure aziendali, capacità di prevenire e affrontare problematiche e di interfacciarsi con gli organi competenti e con le autorità e sopratutto anni di esperienza,che in questo caso sono anni.
Nel caso specifico, G.D’Agnano svolgeva da molti anni attività legate alla sicurezza e conosceva direttamente la realtà aziendale dell’Ataf. Non si trattava quindi di una persona completamente estranea all’ambiente o priva di esperienza nel settore. Nel corso della sua attività aveva seguito numerose problematiche riguardanti la gestione della società, aveva rappresentato l’azienda in diverse vicende giudiziarie e aveva contribuito alla soluzione di numerose situazioni che richiedevano conoscenza dell’organizzazione aziendale e capacità di individuare anomalie e comportamenti irregolari.
Nel corso degli anni, inoltre, D’Agnano si era occupato di diverse problematiche concrete riguardanti l’Ataf, arrivando a individuare anche numerose irregolarità relative alla gestione dei biglietti, dei pass e delle autorizzazioni per la sosta. Si tratta di un’attività concreta che dimostra come il suo ruolo non fosse meramente formale, ma fosse collegato alla gestione quotidiana di problematiche di sicurezza e di controllo all’interno dell’azienda.
È quindi importante non confondere due questioni completamente differenti. Una cosa è stabilire se l’amministratore abbia seguito correttamente la procedura prevista per affidare un incarico. Altra cosa è sostenere che la persona incaricata non avesse le competenze o l’esperienza necessarie per svolgerlo. La prima questione è stata oggetto della pronuncia della Corte dei conti; la seconda non può essere automaticamente dedotta dalla condanna relativa alla procedura di affidamento.
Dire che una procedura non è stata rispettata non equivale a dire che il professionista incaricato fosse incompetente. Sono due piani distinti e confonderli significa offrire ai lettori una rappresentazione non corretta della vicenda.
La condanna di del presidente pro tempore dunque, deve essere letta per quello che effettivamente è: una pronuncia relativa alla procedura seguita per il conferimento dell’incarico e alle conseguenze economiche derivanti da quella scelta. Non può invece essere trasformata in un giudizio sulla professionalità di D’Agnano se tale giudizio non è contenuto nella decisione della Corte.
Per questo motivo appare necessario smentire qualsiasi ricostruzione che faccia passare il messaggio secondo cui la Corte dei conti avrebbe accertato l’inadeguatezza professionale del consulente. Una cosa è la responsabilità amministrativa di chi conferisce un incarico senza rispettare la procedura prevista; altra cosa è la professionalità di chi quell’incarico ha concretamente svolto.
Nel caso di D’Agnano, la sua esperienza maturata negli anni, la conoscenza dell’ambiente aziendale, l’attività svolta nel campo della sicurezza, il coinvolgimento nelle vicende giudiziarie che riguardavano l’azienda e gli interventi effettuati per individuare e risolvere numerose problematiche rappresentano elementi che non possono essere cancellati o ignorati da una ricostruzione giornalistica.
La vicenda deve quindi essere raccontata con maggiore precisione, distinguendo i fatti accertati dalle interpretazioni. La Corte dei conti ha contestato e sanzionato il mancato rispetto della procedura per il conferimento dell’incarico. La Conti ha evidenziato che il D’Agnano aveva ricevuto incarichi negli anni passati da amministratori e presidenti che rientravano nel loro potere.Pertanto Non è corretto utilizzare quella decisione per sostenere, senza un preciso riferimento agli atti giudiziari, che il consulente non avesse le competenze necessarie per svolgere il lavoro che gli era stato affidato.
La correttezza dell’informazione impone proprio questo: raccontare ciò che è stato realmente accertato, senza aggiungere alla decisione giudiziaria valutazioni che non le appartengono.

