Il diritto alle ferie per i docenti a tempo determinato”se non fatte devono essere pagate “
In base all’art. 19, comma 2, del CCNL 2006-2009, i docenti assunti a tempo determinato maturano il diritto alle ferie in modo proporzionale al servizio prestato. Questo significa che, a seconda della durata del contratto, il numero di giorni di ferie a cui hanno diritto varia. Tuttavia, vi sono delle differenze significative tra chi ha meno di tre anni di servizio e chi ha superato questo periodo.
Calcolo delle ferie per i docenti a tempo determinato
Per i docenti a tempo determinato, il calcolo delle ferie si basa su una semplice proporzione. La norma prevede che i docenti con meno di tre anni di servizio maturano 30 giorni di ferie all’anno, mentre quelli con più di tre anni ne maturano 32.
Per determinare il numero esatto di giorni di ferie spettanti a ciascun docente, si utilizza la seguente formula:
360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N (numero di giorni effettivi lavorati) : X (giorni di ferie risultanti)
In pratica, questo significa che, se un docente lavora un determinato numero di giorni durante l’anno scolastico, il numero di ferie che gli spetta è direttamente proporzionale al periodo lavorato. Così, un contratto più lungo comporta un numero maggiore di giorni di ferie.
Le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 54, della Legge n. 228 del 2012, i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi giorni sono definiti dai calendari scolastici regionali e includono solitamente le festività natalizie, pasquali e il periodo che segue la fine delle lezioni, che generalmente coincide con il 10 giugno.
Tuttavia, è importante notare che, durante tali periodi, non si considera automaticamente che il docente sia in ferie. L’insegnante deve infatti fare una richiesta esplicita alla scuola di titolarità per poter fruire delle ferie, a meno che non sia il dirigente scolastico a fornire una comunicazione chiara che informi il docente della possibilità di prendere le ferie nei periodi di sospensione.
La Cassazione e il diritto all’indennità sostitutiva
La Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che un docente a tempo determinato che non abbia richiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva. Questo diritto è valido a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver invitato il docente a prendere le ferie, avvertendolo espressamente che, in caso contrario, avrebbe perso il diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022).
In sostanza, il dirigente scolastico non può decidere un periodo di ferie per il docente senza una comunicazione preventiva e chiara. Se il dirigente non ha informato adeguatamente il docente circa la possibilità di prendere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e il docente non ha fatto richiesta, quest’ultimo ha diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute.
Chi ha diritto al pagamento delle ferie non godute?
Il pagamento delle ferie non fruite è previsto per:
I docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
I docenti che, nel corso dell’anno scolastico, non abbiano richiesto la fruizione di tutte le ferie maturate.
Ogni docente ha diritto a oltre 25 giorni di ferie all’anno. Se, nonostante ciò, ha compilato il modulo di richiesta ferie e ha utilizzato solo una parte di tali giorni, le ferie residue devono essere pagate. Questo diritto è stato confermato da diverse recenti sentenze dei Tribunali ordinari che, in funzione di Giudice del Lavoro, hanno riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute anche a favore dei docenti che abbiano svolto supplenze fino al 30 giugno negli ultimi dieci anni.
Conclusioni
Il diritto alle ferie per i docenti a tempo determinato è tutelato dalla legge e dalle normative contrattuali, ma è essenziale che i docenti siano informati dei propri diritti e facciano richiesta formale per fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. In caso contrario, hanno comunque diritto a un’indennità sostitutiva. I dirigenti scolastici, da parte loro, devono assicurarsi di comunicare adeguatamente tali possibilità ai propri docenti per evitare contenziosi legali e garantire il rispetto dei diritti contrattuali e legislativi.