Graduatorie GPS, il controllo dei titoli chi lo fa? Rettifica o conferma punteggio. Sentenza

La normativa

60 del 2020 sulle «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo». In base all’art. 8 commi 4 e ss. 

« Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza, interviene una ulteriore fase di controllo , svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un Istituto scolastico». 

La scuola controlla i titoli alla stipula del primo contratto

«Recitano infatti i successivi commi 7, 8 e 9 del richiamato art. » L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua,tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000«. »

La revisione del punteggio non è di competenza della scuola «Dunque si tratta di due momenti nettamente distinti, per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dal Collegio in sede cautelare,ossia che »le operazioni di valutazione e attribuzione del punteggio ai fini della collocazione degli aspiranti nelle relative graduatorie costituiscono una fase che, anche solo logicamente,deve precedere l’immissione stessa in graduatoria e non possono ritenersi demandate ad una fase successiva, qual è quella del controllo di cui all’art. 8, commi 7 e 8 della O. «8, l’Istituto presso il quale il ricorrente presta servizio, ossia quando ormai le graduatorie erano definitive ed erano già stati conclusi molti dei contratti di assunzione con il personale docente per l’anno scolastico in corso. Ma il contenzioso è stato caratterizzato dalla cessazione del contendere su tale punto poiché l’Amministrazione resistente nella relazione in atti ha rappresentato che »La,necessaria, ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso richieste potrà essere eseguita dall’Ambito Territoriale per la Provincia solo al termine della verifica dei titoli di tutti i candidati inseriti nelle GPS della provincia per le classi di concorso interessate, non prima della fine di tali operazioni.

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