Monte Sant’Angelo(FG): L’ANAC accende i riflettori sull’appalto da 1,2 milioni: varianti, lavori difformi, ritardi e penali non applicate
MONTE SANT’ANGELO — Varianti formalizzate tardivamente, lavori eseguiti in difformità dal progetto, controlli ritenuti non tempestivi, documentazione carente sui tempi di esecuzione, penali non applicate nonostante i ritardi e una risoluzione consensuale del contratto giudicata anomala.
È un quadro tutt’altro che ordinario quello delineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’appalto per i lavori di completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, nell’ambito del programma “Contratti di quartiere II” del Comune di Monte Sant’Angelo.
L’appalto partiva da un importo di 1.217.048 euro ed è stato successivamente aggiudicato, attraverso la Stazione unica appaltante della Provincia di Foggia, al raggruppamento temporaneo composto da Masellis, mandataria, e Cosmic Impianti, per 1.159.504,08 euro.
Il presidente dell’ANAC ha concluso il procedimento con la delibera n. 276 del 7 luglio 2026, nella quale l’Autorità parla di “significative criticità/anomalie” che, secondo la ricostruzione contenuta nell’atto, avrebbero inciso sul regolare avanzamento dell’appalto, sulla corretta attuazione delle previsioni contrattuali e sull’efficacia dei controlli durante la fase esecutiva.
La variante arrivata dopo i lavori
Uno dei passaggi più delicati riguarda le modifiche apportate all’opera durante l’esecuzione.
L’ANAC ha rilevato variazioni dell’intervento che, secondo quanto riportato nella delibera, sarebbero state effettuate senza una tempestiva formalizzazione della specifica variante in corso d’opera prevista dalla normativa.
Particolarmente significativo il riferimento alla cosiddetta perizia di variante “in sanatoria”, soluzione che l’Autorità considera non ammissibile nel caso esaminato.
Il problema, dunque, non viene individuato semplicemente nella presenza di una variante, ma nelle modalità e nei tempi con cui le modifiche sarebbero state formalizzate rispetto all’esecuzione dei lavori.
Lavori difformi dal progetto
Un secondo rilievo riguarda alcune opere che sarebbero state realizzate in difformità rispetto al progetto approvato.
Secondo ANAC, tali difformità non sarebbero state rilevate tempestivamente nel corso dell’esecuzione. Questo avrebbe reso necessario intervenire successivamente per regolarizzare errori esecutivi attribuiti all’impresa.
L’Autorità pone l’accento proprio sulla funzione di controllo che avrebbe dovuto essere esercitata dal RUP e dal direttore dei lavori: un’attività di vigilanza più puntuale, secondo la ricostruzione dell’ANAC, avrebbe potuto consentire di individuare prima le difformità e adottare tempestivamente le misure correttive.
È un passaggio importante perché sposta l’attenzione non soltanto sulla condotta dell’impresa, ma anche sull’effettività dei controlli svolti dalla stazione appaltante durante l’esecuzione.
Tempi dell’appalto: documentazione definita approssimativa
Altro capitolo riguarda la gestione delle tempistiche.
L’ANAC ha evidenziato quella che definisce un’approssimazione nella gestione e nella documentazione dei tempi dell’appalto. In particolare, dagli atti esaminati dall’Autorità non sarebbero emersi verbali di sospensione e ripresa dei lavori sufficientemente adeguati a giustificare le interruzioni relative agli interventi su Corso Vittorio Emanuele.
Non solo.
Secondo ANAC sarebbe mancata anche una formale rideterminazione del termine contrattuale di ultimazione dei lavori nel verbale di ripresa.
Il risultato, nella ricostruzione dell’Autorità, è una indeterminatezza sulla durata effettiva dell’appalto e sulla data di conclusione dei lavori.
Ritardi e penali: perché non sono state applicate?
È forse uno dei punti destinati a suscitare maggiore attenzione.
L’ANAC ha rilevato un significativo superamento dei termini previsti dal cronoprogramma, contestualmente a quella che l’Autorità considera una non corretta applicazione delle clausole contrattuali sulle penali per il ritardo.
Il Comune non avrebbe applicato la penale e, secondo ANAC, negli atti non sarebbero state adeguatamente motivate le ragioni della scelta, in particolare sotto il profilo della non imputabilità del ritardo all’impresa o dell’eventuale sproporzione della penale rispetto all’interesse dell’amministrazione.
È su questo punto che l’Autorità richiama anche l’articolo 113-bis del decreto legislativo 50/2016.
La questione, quindi, non è semplicemente stabilire se i lavori abbiano accumulato ritardi. Il tema posto dall’ANAC è anche come l’amministrazione abbia gestito contrattualmente quei ritardi e quali motivazioni abbia fornito per non applicare le penali previste.
La risoluzione consensuale del contratto
Ancora più delicato è il capitolo relativo alla conclusione del rapporto contrattuale.
ANAC definisce anomalo il ricorso alla risoluzione bonaria del contratto, sostenendo che sarebbe mancata una compiuta valutazione e contestazione dei ritardi e delle responsabilità imputabili all’impresa.
L’Autorità evidenzia inoltre l’assenza, negli atti esaminati, di un assetto negoziale fondato su reciproche concessioni tale da giustificare adeguatamente lo scioglimento del contratto.
A questa vicenda sarebbe poi seguito un successivo riappalto dei lavori.
È un passaggio amministrativamente rilevante perché chiama in causa le modalità con cui il Comune ha deciso di chiudere il rapporto con l’impresa e di procedere successivamente per completare l’intervento.
Non un’accusa penale, ma rilievi sulla gestione dell’appalto
È necessario mantenere distinti i piani.
La delibera ANAC non costituisce un accertamento di responsabilità penale e non equivale all’affermazione che siano stati commessi reati.
L’Autorità svolge attività di vigilanza sui contratti pubblici e, nel caso in questione, ha evidenziato criticità relative alla gestione della fase esecutiva, richiamando le funzioni del RUP e del direttore dei lavori e i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.
Proprio per questo, sarebbe improprio trasformare automaticamente i rilievi dell’ANAC in accuse di corruzione o di illecito penale.
Ma sarebbe altrettanto riduttivo considerarli semplici irregolarità formali: l’Autorità parla di criticità che, nella propria valutazione, avrebbero ostacolato il regolare avanzamento dell’appalto e una corretta attuazione del contratto.
La delibera ANAC è stata trasmessa anche alla Procura di Foggia e alla Corte dei conti. Tale trasmissione, di per sé, non significa che siano state accertate responsabilità penali o contabili: eventuali profili di competenza di tali autorità dovranno essere valutati nelle rispettive sedi.
Il dato documentale resta però quello fissato dall’ANAC: l’Autorità ha individuato una serie articolata di problemi nella gestione dell’appalto.
E dal Comune?
È qui che si apre un ulteriore interrogativo.
Questo non significa, automaticamente, che il Comune non abbia fornito riscontri tecnici o documentali nell’ambito del procedimento ANAC. Significa, più precisamente, che non risulta dalla documentazione pubblicamente reperita una risposta politica complessiva dell’amministrazione ai rilievi oggi tornati al centro dell’attenzione.
Ed è proprio questo il punto sul quale sarebbe opportuno fare chiarezza.
Quali furono le ragioni delle varianti? Perché alcune difformità progettuali non sarebbero state individuate tempestivamente? Per quale motivo non furono applicate le penali previste dal contratto? Perché si arrivò alla risoluzione consensuale? E quali controlli furono effettuati prima di procedere al successivo affidamento?
Sono domande che riguardano atti amministrativi, denaro pubblico e gestione di un’opera pubblica. Non implicano un giudizio anticipato sulle responsabilità delle persone coinvolte, ma chiedono una cosa essenziale nella pubblica amministrazione: spiegare ai cittadini come si è arrivati a una sequenza di rilievi così articolata e quali misure siano state adottate per evitare che le criticità si ripetano.
Il principio resta quello più semplice: i rilievi dell’ANAC non sono una sentenza, ma neppure sono un dettaglio da archiviare senza spiegazioni.

