Basilicata-Potenza: Direttori generali esterni, assolti Bardi, Cupparo e Busciolano le accuse sul danno erariale non reggono
La Corte dei Conti della Basilicata respinge integralmente la richiesta della Procura da 227.436 euro. I giudici escludono il danno economico e il dolo: il trattamento dei direttori generali è lo stesso, siano essi interni o esterni
La contestazione era pesante: un presunto danno erariale da 227.436 euro legato alla scelta della Regione Basilicata di affidare incarichi di direttore generale a professionisti esterni anziché utilizzare dirigenti già presenti nell’organico. Ma, al termine del procedimento contabile, quella ricostruzione non ha trovato conferma davanti ai giudici.
La sentenza, depositata nei giorni scorsi, mette dunque un punto fermo sulla vicenda: non è stato accertato alcun danno economico per l’amministrazione regionale.
La contestazione: 227 mila euro di presunto danno
La Procura erariale aveva sostenuto che la scelta di reclutare manager dall’esterno avesse prodotto un aggravio di spesa per le casse pubbliche. L’ipotesi era che, utilizzando dirigenti regionali già in servizio, la Regione avrebbe potuto evitare quei costi.
Da questa impostazione era scaturita la richiesta di condanna per complessivi 227.436 euro.
Il collegio presieduto dal dottor Luigi Cirillo ha però ritenuto che il presupposto economico della contestazione non sussistesse. La ragione è contenuta nel trattamento economico previsto per i direttori generali.
La sentenza: stesso trattamento economico
Secondo quanto riferito dalla Regione, i giudici hanno chiarito che, in base al contratto collettivo e alla normativa regionale, il trattamento economico dei direttori generali è identico indipendentemente dalla provenienza del dirigente.
Che si tratti quindi di un professionista reclutato dall’esterno o di un dirigente già appartenente all’amministrazione, la remunerazione prevista per l’incarico non cambia.
È questo il passaggio decisivo della pronuncia: se il trattamento economico è lo stesso, la nomina di un dirigente esterno non determina automaticamente un maggior costo per la Regione.
Di conseguenza, viene meno anche il presupposto del presunto danno erariale.
Ma cosa resta delle accuse iniziali?
È proprio questo l’aspetto politicamente e amministrativamente più significativo della vicenda. Una contestazione che aveva portato la Procura a chiedere oltre 227 mila euro di risarcimento si è conclusa con il rigetto integrale della domanda.
Occorre però evitare una conclusione che la sentenza, per come viene riferita, non autorizza: non si può affermare che le accuse iniziali siano state formulate per “superficialità” o “negligenza”, a meno che la stessa sentenza non utilizzi espressamente questi termini.
Quello che emerge è un’altra cosa, altrettanto rilevante: l’ipotesi di danno sostenuta dalla Procura non ha trovato conferma nel giudizio. I giudici hanno escluso l’effettivo pregiudizio economico e hanno rilevato anche la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo.
Pertanto, più che parlare di accuse eliminate per superficialità o negligenza, è corretto parlare di una ricostruzione dell’ipotizzato danno erariale che non ha retto alla verifica giudiziaria.
Un chiarimento importante sulla responsabilità
L’assoluzione non significa necessariamente che la scelta amministrativa non possa essere discussa sotto altri profili politici o di opportunità. Significa, sul piano contabile, che non sono stati dimostrati i presupposti necessari per una condanna al risarcimento.
Il dato centrale della sentenza è quindi netto: nessun maggior esborso per l’amministrazione pubblica.
La differenza tra la richiesta della Procura e l’esito del giudizio è significativa. Da una parte, una domanda di condanna per 227.436 euro; dall’altra, il rigetto integrale delle pretese dopo che il collegio ha verificato il quadro normativo e retributivo applicabile agli incarichi.
La vicenda si chiude con un verdetto favorevole
Per Bardi, Cupparo e Busciolano il procedimento si conclude dunque senza la condanna patrimoniale richiesta dalla Procura.
La sentenza della Corte dei Conti restituisce una fotografia molto diversa da quella prospettata nell’accusa: la scelta di ricorrere a direttori generali esterni non ha prodotto, secondo i giudici, quel maggior costo per le casse regionali che costituiva il fondamento della contestazione.
Ed è proprio questo il punto sul quale la vicenda assume ora un peso politico: una contestazione economica quantificata in oltre 227 mila euro è stata integralmente respinta in sede giudiziaria. Le eventuali valutazioni sulla correttezza, sull’opportunità o sulla prudenza delle scelte compiute restano un tema distinto; sul piano del danno erariale, invece, la Corte dei Conti ha escluso che vi sia stato un pregiudizio per le casse pubbliche.

