Edilizia pubblica a Foggia, il TAR boccia il ricorso: illegittima la trasformazione degli alloggi finanziati dallo Stato
FOGGIA – Non può essere una semplice Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) a modificare la natura di un programma di edilizia residenziale pubblica finanziato con risorse statali e disciplinato da specifici accordi istituzionali. È questo il principio cardine contenuto nella sentenza n. 635/2026 della Prima Sezione del TAR Puglia, pubblicata il 27 maggio scorso, con cui i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalla società attuatrice di un intervento edilizio avviato alla fine degli anni Novanta nell’ambito del programma straordinario previsto dall’articolo 18 della legge n. 203 del 1991.
La vicenda riguarda la realizzazione di 70 alloggi destinati originariamente ai dipendenti dello Stato impegnati nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata. Un progetto finanziato integralmente con fondi pubblici statali e concepito come edilizia sovvenzionata, cioè destinata a entrare nel patrimonio pubblico per essere assegnata secondo finalità sociali predeterminate.
Dopo anni di ritardi e contenziosi che hanno impedito il completamento delle abitazioni, nel 2018 la società aveva presentato una Scia per ultimare gli immobili a proprie spese, proponendo però una modifica sostanziale del programma: la trasformazione degli alloggi da edilizia sovvenzionata a edilizia convenzionata.
Una scelta che il Comune di Foggia ha ritenuto incompatibile con l’impianto originario dell’intervento, avviando un procedimento di autotutela conclusosi nel novembre 2019 con l’annullamento della Scia.
Le ragioni tecniche del rigetto
Nella decisione, il TAR ha condiviso integralmente le argomentazioni dell’amministrazione comunale, sottolineando come la modifica proposta non avesse carattere meramente esecutivo o edilizio, bensì incidesse direttamente sulla finalità pubblica dell’intervento.
Secondo i giudici, l’edilizia sovvenzionata e l’edilizia convenzionata rispondono infatti a presupposti giuridici ed economici profondamente diversi.
Nel primo caso, gli immobili vengono realizzati mediante finanziamento pubblico integrale e sono destinati al patrimonio pubblico per soddisfare esigenze abitative di categorie individuate dalla normativa. Nel secondo, invece, gli alloggi restano generalmente nella disponibilità del soggetto attuatore privato, che può alienarli o assegnarli nel rispetto di determinati vincoli convenzionali.
Per il TAR, il passaggio da un regime all’altro avrebbe prodotto un effetto sostanziale: beni realizzati grazie a risorse pubbliche statali sarebbero usciti dalla destinazione originaria prevista dal programma, consentendo al soggetto privato di mantenerne la proprietà e di rivolgersi a destinatari diversi rispetto a quelli individuati dal legislatore.
Una variante non realizzabile con la Scia
Altro profilo decisivo riguarda lo strumento utilizzato dalla società.
La sentenza evidenzia che la Scia può essere impiegata per interventi edilizi consentiti dalla normativa urbanistica vigente, ma non può diventare il mezzo attraverso cui modificare unilateralmente un programma complesso regolato da convenzioni e accordi istituzionali sottoscritti con il Ministero competente e con il Comune.
In sostanza, la trasformazione proposta non costituiva una semplice variante progettuale, bensì una revisione dell’intero assetto giuridico e funzionale dell’intervento, con riflessi sul regime proprietario degli immobili, sulla destinazione dei finanziamenti pubblici e sui beneficiari finali dell’operazione.
Una modifica di tale portata, secondo il Tribunale, avrebbe richiesto una ridefinizione degli accordi originari e non poteva essere introdotta mediante una mera dichiarazione del soggetto privato.
L’interesse pubblico all’annullamento
I giudici hanno respinto anche la censura con cui la società sosteneva l’assenza di un concreto interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela.
Sul punto il TAR ha affermato che l’interesse perseguito dal Comune è evidente e attuale: evitare che un patrimonio edilizio finanziato integralmente con fondi pubblici destinati all’edilizia residenziale pubblica venga sottratto alla funzione per la quale era stato realizzato.
L’annullamento della Scia, pertanto, è stato ritenuto funzionale alla tutela della corretta destinazione delle risorse pubbliche e al rispetto degli obiettivi sociali che avevano giustificato il finanziamento statale.
Ricorso respinto
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’operato del Comune di Foggia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della particolare complessità della controversia e della sua lunga evoluzione nel tempo.
La sentenza chiude così un ulteriore capitolo di una vicenda urbanistica iniziata oltre venticinque anni fa, riaffermando il principio secondo cui le finalità pubbliche che giustificano l’impiego di risorse statali non possono essere modificate unilateralmente dal soggetto attuatore attraverso strumenti amministrativi ordinari.

