DON UVA, GIUDICE LAVORO FOGGIA: RAPPORTO MAI INTERROTTO CON DIPENDENTI, CONDANNATA UNIVERSO SALUTE PER VECCHIA GESTIONE CDP

La società Universo Salute, che ha acquisito i tre complessi ospedaliero-assistenziali Don Uva (sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza) dovrà rispondere anche delle cause lavoro del vecchio gestore, la Congregazione Ancelle delle Divina Provvidenza in A.S.
Lo ha stabilito una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, depositata in data
11.05.2021, nell’ambito di un giudizio di opposizione a un precetto avanzato da una ex dipendente licenziata nel 2006 e reintegrata con una sentenza della Corte di appello di Bari nel gennaio 2018, a passaggio avvenuto il 1° ottobre 2017 dei tre complessi aziendali dall’amministrazione straordinaria al nuovo gruppo imprenditoriale Universo Salute.
Accogliendo la tesi degli avvocati Gabriella Guida ed Enzo De Michele, difensori della lavoratrice deceduta a dicembre 2020, al cui figlio devono essere riconosciuti 14 anni e mezzo di stipendi, il giudice del lavoro Lilia Ricucci ha statuito che “la sentenza pronunciata nei confronti della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza spiega i suoi effetti anche nei confronti di Universo Salute”.
In questo caso, la dipendente era stata licenziata 11 anni prima del passaggio, per cui aveva fatto giudizio contro il vecchio datore di lavoro anche se gli effetti della decisione, ora, si sono trasferiti sul nuovo.
Il 1° ottobre 2017, infatti, oltre 1400 lavoratori erano passati ad Universo Salute instaurando un nuovo rapporto di lavoro a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle presso CDP e lasciandosi alle spalle eventuali pretese, avendo sottoscritto, dopo l’accordo al Mise del 9 febbraio 2017, a giugno 2017 dimissioni con il vecchio datore di lavoro condizionate al passaggio senza soluzione di continuità con la nuova impresa.
Le cose non sarebbero così. In 13 pagine, la sentenza del giudice del lavoro di Foggia chiarisce i motivi di tale decisione che riguarda la “deroga” all’art. 2112 c.c. ovvero la possibilità, in caso di cessione di imprese, di non rispettare la normativa in materia di trasferimento del rapporto di lavoro da una società all’altra.
Richiamando il recente orientamento della Cassazione e la giurisprudenza comunitaria, secondo cui i rapporti di lavoro non devono avere soluzione di continuità, cioè non devono essere interrotti, il tribunale ha rigettato l’opposizione con cui Universo Salute aveva ottenuto uno stop al precetto (atto che prelude al pignoramento) notificato dai difensori della ex dipendente per il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte di appello di Bari.
Universo Salute è stata così legittimata a diventare parte processuale di questa causa “così come di eventuali altri giudizi” – precisano gli avvocati Guida e De Michele.
Secondo i legali infatti “tale decisione ristabilisce il giusto equilibrio tra imprese e lavoratori e in
questo caso afferma un importante principio per la tutela dei diritti di oltre 1400 lavoratori interessati dalla cessione dei tre complessi aziendali Don Uva. Inoltre, il legislatore regionale aveva espressamente condizionato nel 2017 il trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e l’accreditamento istituzionale degli ospedali di Bisceglie e di Foggia al rispetto dell’art.2112 c.c. nei confronti dei lavoratori ceduti, norma che invece non è stata applicata”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: