Cambia tutto nelle scuole pubbliche possono essere sponsorizzate da privati e associazioni
La legge n. 449 del 1997, all’articolo 43, prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
Il D.I. n. 44/2001 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sull’amministrazione scolastica, sancisce:• all’art.33, c.2 che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione; ù• all’art.41 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte
L’integrazione ai fondi della scuola
È il Dirigente Scolastico che dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione dei progetto approvati nel POF e le azioni volte allo sviluppo dell’innovazione.Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
luogo virtuale della scuola.
L’individuazione degli sponsor
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e,comunque, della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti contro l’infanzia. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Dovrà inoltre accompagnare la proposta di sponsorizzazione dalle seguenti autocertificazioni attestanti.
L’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689.
la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Pof della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione avrà una durata commisurata alla natura stessa della fornitura, da definirsi contrattualmente tra le parti.
La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell’oggetto della sponsorizzazione stessa. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
La Materia fiscale
Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione disciplinati dai regolamenti che andranno a realizzarsi sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Di pregio sono quelli tra queste dell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena,diretto dal dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Fravolini,e quello dell’Istituto Comprensivo Castellabate di S. Maria di Castellabatediretto dal dirigente scolastico prof. Gina Amoriello
Le verifiche di sponsorizzazione
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi, nonché al fine di valutare l’opportunità di operare, per il futuro, eventuali modifiche al presente Regolamento.
Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.