Il Tar Puglia annulla l’interdittiva antimafia contro la Gianni Rotice s.r.l.: “Provvedimento illegittimo e privo di riscontri”
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha annullato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice s.r.l., società che vede come socio di maggioranza l’ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. Il provvedimento prefettizio, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, era stato impugnato dallo stesso Rotice attraverso i propri legali, Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti.
Le motivazioni del Tar: “Assenza di elementi concreti di condizionamento mafioso”
Alla base dell’interdittiva, la Prefettura aveva indicato due elementi principali:
Il coinvolgimento di Rotice nel procedimento penale denominato “Giù le Mani”, dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della criminalità locale.
La parentela acquisita con un soggetto ritenuto controindicato, ossia il fratello della compagna dell’ex sindaco.
Tuttavia, il Tar Puglia ha accolto integralmente le tesi difensive, ritenendo che gli atti del procedimento penale non fossero idonei a dimostrare un effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società. Anzi, secondo il collegio giudicante, dagli stessi atti emergerebbe l’assenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere sussistente un rischio di condizionamento criminale.
“Un solo episodio contestato, nessun riscontro sull’attività societaria”
Il giudice amministrativo ha sottolineato come il presunto rischio fosse argomentato esclusivamente sulla base di un episodio isolato, verificatosi tra il 2021 e il 2023, in un contesto di campagna elettorale e attività amministrativa, senza alcun collegamento con la gestione o l’operatività della società Gianni Rotice s.r.l.
In particolare, si legge nella sentenza che “il pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio occorso in un arco temporale relativo agli anni 2021-2023 (…) senza alcun riscontro sull’attività della società”.
Assenza di “interessamenti” da parte del soggetto controindicato
Un ulteriore aspetto decisivo, secondo il Tar, riguarda la totale assenza di prove di un coinvolgimento del familiare ritenuto controindicato nelle vicende societarie. Il Tribunale ha infatti rilevato che non emerge alcun interessamento o influenza da parte di tale soggetto sulla gestione della Gianni Rotice s.r.l., escludendo quindi anche da questa prospettiva qualsiasi rischio di contaminazione mafiosa.
“Insufficienza istruttoria e motivazionale” del provvedimento prefettizio
Nelle motivazioni della sentenza, il Tar ha evidenziato la carente istruttoria e la debolezza motivazionale dell’informativa antimafia, affermando che il provvedimento prefettizio non chiarisce, nemmeno in termini indiziari, come si sarebbe potuto realizzare il condizionamento mafioso dell’azienda.
«Non è stata delineata – si legge nella decisione – un’impresa che si sia avvalsa di condizioni di privilegio, così come non sono state fornite indicazioni in merito alla contaminazione che la criminalità mafiosa avrebbe determinato sull’attività dell’impresa istante».
Una decisione destinata a fare giurisprudenza
La pronuncia del Tar Puglia rappresenta un importante precedente in materia di interdittive antimafia, riaffermando il principio secondo cui tali provvedimenti, di natura preventiva ma altamente afflittiva, devono essere sorretti da elementi concreti, attuali e specifici, e non possono fondarsi su mere presunzioni o rapporti di parentela privi di riscontri oggettivi.

