Il Tribunale di Trani rigetta la richiesta di risarcimento danni da parte di Domenico Seccia contro la “Gazzetta del Mezzogiorno”
Il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da Domenico Seccia, magistrato di Barletta, nei confronti della “Gazzetta del Mezzogiorno”, del giornalista Massimiliano Scagliarini e dell’allora direttore responsabile Oscar Iarussi. Seccia chiedeva il risarcimento per un articolo pubblicato il 25 aprile 2022 che raccontava la vicenda legata all’archiviazione dell’indagine su di lui per presunta corruzione.
La decisione del Tribunale, presieduto dal giudice Roberta Picardi, ha ribadito che l’articolo in questione rientra pienamente nell’esercizio del diritto di cronaca, trattando un provvedimento giudiziario già reso pubblico. In particolare, l’articolo riassumeva la decisione del Tribunale di Lecce di archiviare l’indagine per prescrizione, sottolineando anche il reclamo della difesa del magistrato, che chiedeva l’assoluzione piena.
Seccia aveva sostenuto che, essendo le premesse dell’accusa nei suoi confronti sbagliate, l’articolo avrebbe dovuto evidenziare le presunte imprecisioni nelle dichiarazioni della Procura di Lecce. Tuttavia, il Tribunale di Trani ha smontato questa posizione, chiarendo che la verità della notizia è da intendersi in relazione al contenuto del provvedimento giudiziario e non alle valutazioni successive.
La posizione del Tribunale di Trani
Il Tribunale ha spiegato che la richiesta di manipolazione avanzata da Seccia, riguardo al contenuto dell’articolo che riportava fedelmente il testo della richiesta di archiviazione, non è fondata. Secondo i giudici, il giornalista Scagliarini aveva correttamente riportato il contenuto della documentazione giudiziaria senza alterazioni, rispettando quindi i principi del diritto di cronaca. La sentenza ha sottolineato che, affinché un’informazione rientri nel diritto di cronaca, non è necessario che essa corrisponda necessariamente alla verità dei fatti successivi, ma che sia fedele alla documentazione e agli atti ufficiali disponibili al momento della pubblicazione.
Secondo il Tribunale, il requisito della verità si riferisce ai fatti così come risultano dagli atti ufficiali al momento della pubblicazione, non a quanto successivamente emerso. Pertanto, non è compito del giornalista fare valutazioni sui meriti dell’archiviazione o sui presunti errori della Procura, ma semplicemente riferire quanto indicato nei provvedimenti ufficiali.
Le implicazioni legali
Nel contesto legale, questa sentenza conferma l’importanza di tutelare il diritto di cronaca come fondamentale per la libertà di informazione. I magistrati, in questo caso, hanno ribadito che non si può pretendere dal giornalista una verifica approfondita della fondatezza di una decisione giudiziaria, a meno che non emerga un chiaro errore di fatto o di diritto.
Oltre a respingere la richiesta di danni, il Tribunale di Trani ha condannato Seccia al pagamento delle spese legali sostenute dalla difesa dei convenuti: 7.600 euro per l’editore Edime, e 5.800 euro per il giornalista e il direttore responsabile.
Un precedente importante per la libertà di stampa
Questa sentenza rappresenta un importante precedente nella difesa della libertà di stampa e nel chiarire i limiti entro cui può svolgersi il diritto di cronaca. In un periodo in cui la libertà di espressione è spesso messa sotto pressione, soprattutto nei confronti delle istituzioni, la decisione del Tribunale di Trani risulta fondamentale per garantire che il giornalismo possa continuare a svolgere il suo ruolo di controllo sociale senza rischi di censura o di intimidazione.
In conclusione, il Tribunale di Trani ha sostenuto la legittimità dell’articolo della “Gazzetta del Mezzogiorno”, riaffermando la centralità del diritto di cronaca e confermando che l’informazione riportata in base agli atti ufficiali non può essere considerata diffamatoria, anche se i fatti successivi potrebbero risultare differenti.

