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Foggia:Assoluzione per falso e stop al processo per truffa “il verdetto sul caso Rignanese”

FOGGIA – È arrivata nelle scorse ore la sentenza del processo penale n. 10483/2023, che vedeva imputato Rignanese, ex referente per la società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” nelle province di Foggia e BAT. Il verdetto è stato pronunciato dalla giudice monocratica Murianni, che ha riconosciuto la lieve entità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, disponendo l’assoluzione per il reato di falso materiale e dichiarando il non luogo a procedere per il capo d’accusa di truffa aggravata, grazie alla remissione della querela da parte della società interessata.

Le accuse: documenti contraffatti e incarichi senza delega
Secondo quanto riportato nel capo d’accusa, Rignanese avrebbe indebitamente attribuito alla società lavori di ripristino stradale post-incidente nel territorio del Comune di Foggia, pur in assenza di una delega ufficiale da parte dell’ente. Inoltre, avrebbe comunicato alla propria società una falsa richiesta di attivazione da parte del Comune per cinque interventi e inserito, in una relazione inviata alle compagnie assicurative, un’attestazione contraffatta recante firma e timbro presumibilmente apocrifi. Le operazioni avrebbero generato un ingiusto profitto di circa 5.000 euro per “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, somma successivamente restituita per intero alle assicurazioni.

La decisione: danno risarcito, imputato incensurato
Nel dispositivo di sentenza si legge che “il danno arrecato è stato integralmente ristorato”. La giudice ha valutato come attenuanti la condotta riparatoria dell’imputato — che ha provveduto a restituire integralmente le somme — e la sua incensuratezza. Per questi motivi, pur riconoscendo la responsabilità per il reato di falso materiale, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di un fatto di lieve entità, applicando l’articolo 131-bis del codice penale che consente l’esclusione della punibilità in casi simili.

Per il primo capo d’imputazione, ovvero la truffa aggravata, la remissione della querela da parte della parte offesa ha fatto venir meno la condizione di procedibilità. In applicazione dell’articolo 554-ter del codice di procedura penale — norma introdotta con la riforma Cartabia — è stato quindi dichiarato il non luogo a procedere.

Con questa sentenza si chiude un procedimento giudiziario che, pur avendo messo in luce pratiche scorrette nella gestione degli incarichi pubblici, non ha prodotto danni economici residui e si è concluso senza l’irrogazione di pene detentive.

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